11
assegnate fra voi delle città di rifugio, nelle quali l’ucciditore, che avrà percossa a morte alcuna persona disavvedutamente, si rifugga.
12
E quelle città vi saranno per rifugio d’innanzi a colui che ha la ragione di vendicare il sangue; acciocchè l’ucciditore non muoia, finchè non sia comparito in giudicio davanti alla raunanza.
13
Di quelle città adunque, che voi darete a’ Leviti, sienvene sei di rifugio.
14
Assegnate tre di quelle cittĂ di qua dal Giordano; e tre altre, nel paese di Canaan, per esser cittĂ di rifugio.
15
Sieno queste sei città per rifugio, a’ figliuoli d’Israele, a’ forestieri, e agli avveniticci che saranno fra loro; acciocchè vi si rifugga chiunque avrà percossa a morte alcuna persona disavvedutamente.